Anche l’incarico ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 deve essere temporaneo e comunque non deve superare i 3 anni

Corte di Cassazione, sentenza n. 37752 del 23 dicembre 2022

Dell’art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992 deve essere data un’interpretazione che sia orientata al rispetto dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema della prevenzione degli abusi; con particolare riferimento al settore sanitario, la Corte di Giustizia ha tenuto, infatti, a precisare che l’obbligo di organizzare il servizio in modo da assicurare un costante adeguamento tra l’organico del personale e il numero degli assistiti può costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato (punto 74 della sentenza 19.3.2020 in cause riunite C103/18 e C- 429/18), ma a condizione che il rinnovo non sia finalizzato alla «realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nel servizio sanitario che appartengono alla normale attività del servizio spedaliero ordinario» (punto 75 che richiama Corte UE 14 settembre 2016, Pérez López, C-16/15, punto 47).

La stessa Corte di giustizia ora citata ne ha tratto la conseguenza che l’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), esige «che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale quella in causa nel procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 14 settembre 2016, Pérez López, C-16/15, EU:C:2016:679, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 77); è, quindi, necessario che il rapporto sia connotato da temporaneità e non venga utilizzato per soddisfare un’esigenza permanente dell’amministrazione pubblica, temporaneità che, per definizione, sarebbe esclusa se si aderisse, nel caso in esame, alla tesi sostenuta da ASReM, e poi recepita dal giudice d’appello, della piena ammissibilità anche di plurimi rinnovi, con possibilità di reiterare sostanzialmente il rapporto a termine oltre un decennio e quasi sine die (cfr. Cass. n. 13066/2022, seppure con riferimento al diverso rapporto ex art. 15 septies d.lgs., cit.).

Ne discende pertanto che, al fine di conformare il diritto interno a quello dell’Unione, la disposizione in parola, pur rivestendo carattere di specialità, deve essere interpretata nel senso che la facoltà di rinnovo può essere esercitata solo a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate, e che il rapporto non si protragga oltre il limite di durata massima dei 36 mesi complessivi (cfr. art. 4 comma 1 d.lgs. n. 368/2001, nel testo ratione temporis vigente, secondo cui «La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni»), stante il sostanziale allineamento tra il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l’abuso (Cass. n. 6089/2021).

La sentenza impugnata si è (invero) immotivatamente discostata da tali principi e va, pertanto, cassata – in relazione ai motivi qui accolti – nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà a un nuovo esame attenendosi, quanto ai profili legati alla liquidazione del danno, al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016.

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