Anche per gli appalti di servizi e forniture, i verbali della fase di esecuzione sono soggetti a bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 130/2023 del 20 gennaio 2023

L’istante riferisce che «Il D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e (…) il D.M 02.03.2018 n. 49 hanno introdotto anche per i contratti di servizi e fornitura una contabilizzazione formalizzata sul modello di quella già prevista per i contratti di lavori pubblici». Detta normativa contiene, tra l’altro, la previsione che il direttore dell’esecuzione del contratto sia chiamato a redigere i seguenti documenti: ­ verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; ­ verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto; ­ certificato di ultimazione delle prestazioni; ­ certificato di verifica di conformità.

Al riguardo, l’istante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti sopra elencati.

Ciò posto, con riferimento al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, si ritiene che lo stesso sia da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della Tariffa.

Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 23 del citato d.m.

Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l’articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio

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