In caso di abusiva reiterazione contratti a termine nel pubblico impiego, l’indennità ex lege non esclude il ristoro di pregiudizi ulteriori

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5542 del 22 febbraio 2023

Va escluso che la ritenuta non convertibilità dei rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico sinfoniche possa essere ritenuta discriminatoria rispetto ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, ai quali l’ordinamento assicura la conversione del rapporto stesso, oltre all’indennità onnicomprensiva prevista dalle disposizioni richiamate nel punto che precede. 

Basterà al riguardo richiamare quanto sopra si è detto circa la natura peculiare dei rapporti dei quali qui si discute, che si correla agli interessi di natura pubblica che permangono anche all’esito della trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato e che ab origine ha giustificato la disciplina settoriale dettata dal legislatore. 

In via conclusiva il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, al fine dell’accertamento del diritto al risarcimento del danno comunitario, e si atterrà ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: 

d) in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali (p.es. pubblico impiego), vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ( successivamente trasfuso nell’art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

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