Nel processo amministrativo telematico solo il ricorso depositato deve essere “nativo digitale”, non la copia notificata alla controparte

TAR Cagliari, sentenza n. 128 del 23 febbraio 2023

In primo luogo va esaminata l’eccezione sollevata dal controinteressato dott. Y sulla firma digitale del ricorso della dott.ssa X nel formato word “nativo digitale” depositato telematicamente.

L’eccezione è incentrata sul rilievo che la ricorrente ha predisposto il ricorso e la procura in formato cartaceo con la data del 4 marzo 2022, li ha notificati in copia cartacea in data 10 marzo 2022 ed ha apposto la firma digitale solo in data 28 marzo 2022, al momento del deposito telematico presso il T.A.R.

Ciò sarebbe in contrasto con la norma del codice del processo amministrativo che prevede che gli atti debbano essere redatti in formato nativo digitale e che la scansione della procura debba essere asseverata.

L’eccezione è infondata.

Il Processo Amministrativo Telematico (“PAT”) è entrato in vigore il 1° Gennaio 2017 e in esso sia gli atti introduttivi che quelli successivi vanno depositati esclusivamente in via telematica.

Tutti gli atti processuali, cioè, devono essere in PDF nativo, ossia devono essere ottenuti dalla trasformazione diretta in PDF tramite le apposite funzioni di conversione presenti nei programmi utilizzati per la videoscrittura e non possono dunque provenire da scannerizzazione.

Nel caso in esame il ricorso proposto dalla Dott.ssa X è stato ritualmente proposto nel formato word “nativo digitale”, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale.

Ai fini della ritualità del deposito, e dunque della regolare instaurazione del giudizio, non rileva infatti la circostanza che la copia notificata al controinteressato fosse in formato cartaceo.

Quanto alla procura alle liti quella in calce al ricorso (in formato nativo digitale) è l’appendice del file, mentre la procura speciale con firma autografa della dott.ssa X (con autentica autografa del suo difensore), risulta depositata nella sezione “Procure”, munita di dichiarazione di conformità recante la medesima data (28 marzo 2022) della firma digitale.

Di qui il rigetto dell’eccezione.

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