Legittimo chiedere il curriculum del funzionario responsabile del procedimento

Consiglio di Stato, sentenza n. 2193 del 1 marzo 2023

Il Codacons ha presentato all’AGCM istanza di accesso agli atti avente ad oggetto il curriculum vitae e il provvedimento di nomina del dott. X, dipendente dell’AGCM, al fine di accertare l’esistenza di un conflitto di interesse del funzionario, che ricopriva l’incarico di responsabile del procedimento nella procedura PS11784 avviata nei confronti anche del Codacons dall’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
La richiesta è fondata.
Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi da tempo ribaditi in materia di accesso agli atti amministrativi:
– l’accesso agli atti amministrativi è ancorato alla sussistenza di un interesse giuridico del richiedente che sia personale, diretto, concreto, attuale e meritevole di tutela (Cons. Stato, sez. IV, 01/02/2021, n. 916);
– l’esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all’istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia (Cons. Stato, sez. V, 19/05/2020, n. 3176);
– la nozione di interesse per la cui tutela, in ambito amministrativo, è attribuito il diritto di accesso è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa; pertanto la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti (Cons. Stato, sez. VII, 18/03/2022, n. 1979);
– in materia di accesso agli atti amministrativi, non spetta alla Pubblica Amministrazione valutare l’effettiva utilità degli atti richiesti, bensì solo verificare l’attinenza degli stessi all’interesse che l’istanza intende tutelare (Cons. Stato, sez. V, 23/05/2022, n. 4086).


Nella specie obiettivo dell’appellante è sapere se sia esistito un qualche tipo di rapporto giuridico qualificato tra il dott. X e Federconsumatori perché, se così fosse, Codacons (dal proprio punto di vista) potrebbe meglio difendersi nel giudizio proposto contro il provvedimento sanzionatorio, sostenendo che il dott. X avrebbe dovuto astenersi nel relativo procedimento.


Siffatta situazione integra l’esistenza di un interesse personale, diretto, concreto, attuale e meritevole di tutela, ricollegabile all’istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia.
Mette conto chiarire che l’eventuale preesistenza di un rapporto lavorativo tra il dott. X e Federconsumatori non necessariamente proverebbe l’esistenza del conflitto di interessi: tale conclusione spetterà comunque al giudice adito per l’impugnativa della sanzione. Ma la circostanza può essere addotta per dare maggiore fondamento alle proprie esigenza di difesa (ad esempio presentando motivi aggiunti di ricorso).
D’altronde il primo giudice non fonda il diniego su ragioni come il diritto alla riservatezza (per fare un esempio). Si sottolinea, invece, che non esisteva prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra il dott. X e Federconsumatori ovvero che il responsabile del procedimento comunque non pone in essere atti lesivi.

Tale modo di argomentare non è corretto perché riguarda il merito della decisione e non la sussistenza dell’interesse all’accesso di cui in questa sede unicamente si discute. Come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18/03/2021, n. 4 «Salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l’accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’ art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ‘ex ante’ alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione».

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