La prestazione lavorativa resa senza il prescritto titolo di studio, costituisce per intero danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’espletamento di mansione lavorativa non supportata da idoneo e prescritto titolo di studio non integra alcun idoneo vantaggio compensativo.

Infatti, l’Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso all’impiego (cfr. ex multis, Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, n. 211 del 2021).

Il difetto degli standards e, nella fattispecie, della professionalità richiesta “rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico” (Sez. Sicilia, sent. n. 211/2021 cit).Nella vicenda oggetto del presente giudizio pare condivisibile quanto argomentato dall’attore pubblico e cioè che “il mancato possesso da parte della sig.ra X della licenza di scuola media inferiore, quale titolo di studio minimo per l’accesso a qualsiasi impiego pubblico, porta a ritenere la sua prestazione lavorativa sprovvista anche di quel minimum di professionalità che si potrebbe presumere per il completamento del relativo percorso didattico e, conseguentemente, ad escludere che essa abbia arrecato all’amministrazione scolastica alcuna effettiva utilità. L’artificio posto in essere dalla signora X allo scopo di conseguire fraudolentemente l’inserimento nelle graduatorie scolastiche (falsa autocertificazione del titolo di studio al fine di conseguire l’impiego) rende il rapporto intercorso in via di mero fatto (con l’amministrazione scolastica) irrilevante anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2126 cod. civ., vertendosi in evidente situazione di illiceità per contrarietà a norme imperative e/o all’ordine pubblico.”.

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