L’Antitrust ripete che la proroga degli accordi contrattuali secondo il criteria della spesa storica è contrario ai principi di concorrenza e trasparenza

AGCM, AS1886 del 3 aprile 2023

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 28 marzo 2023, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1259 del 16 dicembre 2022, recante “Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati…i”, con cui, In particolare, la Giunta della Regione Liguria ha autorizzato A.Li.Sa., e di conseguenza le ASL liguri n. 2 e n. 3, a prorogare l’efficacia degli accordi contrattuali in essere stipulati con i soggetti privati accreditati ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/19921.

In particolare è stato sottolineato come anche il criterio della spesa storica produca la cristallizzazione delle posizioni di mercato in danno degli operatori che potrebbero essere potenzialmente dei soggetti idonei a stipulare un contratto di convenzionamento con il SSR. Secondo il costante orientamento dell’Autorità, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, il criterio elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSR e attribuisce a imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale in violazione dell’art. 106 TFUE, costituito di fatto da una rendita di posizione (peraltro non funzionale all’efficienza del SSR), escludendo al tempo stesso alcuni operatori dall’accesso a risorse pubbliche in assenza di criteri trasparenti e non discriminatori. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che la proroga dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati e l’utilizzo del criterio della spesa storica per definire il budget da assegnare a tali soggetti, rappresentino una importante deviazione dai principi di trasparenza e non discriminazione, tipici di una procedura di selezione aperta, periodicamente richiesta dalla citata disposizione normativa ai fini della stipula degli accordi contrattuali tra il SSR e i soggetti privati accreditati, nonché da quello di efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

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