TAR Piemonte, sentenza n. 1149 del 19 dicembre 2022
Anche a fronte delle modifiche apportate all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ad opera del decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), che ha introdotto forme di valorizzazione e garanzia della trasparenza e pubblicità della procedura, questa è rimasta caratterizzata da fiduciarietà, posto che è sempre il direttore generale ad individuare il candidato da nominare.
Puntuale, da ultimo, è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 21 settembre 2020 n. 19668, secondo cui “in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la selezione prevista nel settore sanitario introdotto nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455; Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081; Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227; Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass. 5 marzo 2008, n. 5920).
Le argomentazioni che precedono valgono anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 20, comma 1 della legge 5 agosto 2022 n. 118, all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 che, oltre a rafforzare le garanzie di imparzialità della Commissione (almeno due su tre dei componenti sorteggiati nell’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa del servizio sanitario nazionale devono essere in servizio in Regioni diverse da quella dove ha sede l’Azienda che deve conferire l’incarico) e l’introduzione della parità di genere, prevede la redazione di una graduatoria da parte della Commissione e la nomina da parte del Direttore Generale del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
Invero, nonostante le predette modifiche, la procedura per l’affidamento degli incarichi a termine di struttura complessa sanitaria continua ad essere priva di vere e proprie prove e, soprattutto, essa e il conclusivo atto di nomina del Direttore Generale rimangono atti organizzativi assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Dagli elementi in fatto sopra evidenziati e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e di questo Tribunale sopra richiamata discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso indicato in epigrafe in favore del giudice ordinario.