Sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie sul Superbonus del 110%

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, sentenza n. 81/ del 11 aprile 2023

Con ricorso del 14.11.2022 il Condominio di via aaaaa n.a, in persona dell’amministratore pro tempore bbbbb, impugnava il provvedimento di annullamento della comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 protocollo n. 22083009510543451-0000001 notificato il 23.9.2022 dall’Agenzia delle Entrate di Trieste.

L’Amministrazione nel rigettare la richiesta di autotutela precisava che la motivazione dell’annullamento della comunicazione stava nella circostanza che “l’intestazione dell’immobile a persone fisiche” fosse “un escamotage per fruire del bonus non spettanti all’impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell’immobile e sua successiva ristrutturazione” apparendo infatti “evidente che quest’ultima – la ccccc s.r.l. nella persona dell’arch. ddddd – in luogo di acquisire direttamente l’immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita (circostanza che non consentiva la fruizione di superbonus)”, avrebbe “fatto acquistare l’immobile ai suoi familiari i quali” avrebbero “costituito il condominio e affidato i lavori per gli interventi alla società ccccc s.r.l. potendo così beneficare del superbonus 110%”

In sede di giudizio, l’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte adita non essendo l’atto in questione atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92.

La Corte ha invece stabilito che sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% (D. l. 34/2020) nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nella casistica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992.

L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle Commissioni tributarie quali organi sicuramente giurisdizionali, da due snodi di fondo: il primo costituito dal progressivo adeguamento del processo tributario al processo civile; il secondo, nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria, la quale, per costante giurisprudenza della S.C., almeno fin dal 2000, deve essere sempre riconosciuta, in presenza di una controversia che riguardi uno specifico rapporto tributario. Il giudice tributario, quindi, secondo la Cassazione, ha competenza esclusiva e generale, non circoscritta ad alcuni aspetti, per tributi e tasse di ogni tipo, e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti.

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