Il ruolo di ANAC nel nuovo whistleblowing e il rischio di uno “specchietto per le allodole”. 

Il nuovo testo unico sul whisteblowing (d.lgs. 24/2023) prevede all’art. 7 che ANAC attivi un canale di segnalazione esterna (peraltro già esistente) per le segnalazioni di illeciti che dovrebbero pervenire da tutta Italia, sia dal settore privato, sia dal settore pubblico; se la segnalazione è trasmessa ad un’altra autorità, questa la deve inoltrare ad ANAC.

ANAC, ricevuta la segnalazione, effettua l’istruttoria, acquisisce documenti e informazioni, e fornisce un riscontro entro tre mesi.

Di particolare importanza è l’ultimo comma dell’art. 8: “L’ANAC dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorita’ amministrativa o giudiziaria”

ANAC, infine, ai sensi dell’art.  21, applica le sanzioni amministrative pecuniarie, soprattutto in caso di avvenute ritorsioni.

L’art. 19, rubricato misure di protezione, recita che “ L’autorita’ giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell’articolo 17 e la dichiarazione di nullita’ degli atti adottati in violazione del medesimo articolo”

Quindi, per assicurare la tutela di chi segnala illeciti, l’unica autorità competente è l’autorità giudiziaria, che dovrà essere adita con uno specifico atto (ricorso, atto di citazione) a spese del segnalante e con l’assistenza di un avvocato; nessun ruolo avrà in proposito ANAC.

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, ANAC ha oggi il potere di dichiarare nulle le misure ritorsive (licenziamento, procedimento disciplinare, ecc…). Dopo sarà solamente l’autorità giudiziaria competente ad assicurare tale misura di protezione.

Quindi, in sintesi:

  • ANAC predispone il canale privilegiato per le segnalazioni di illeciti;
  • ma, per le segnalazioni “non di competenza”, non può far altro che inoltrarle all’autorità competente;
  • non ha il potere di annullare le misure ritorsive (licenziamento, ecc…);
  • può solo comminare una sanzione amministrativa (potere peraltro usato pochissimo in tutti questi anni, in numero di solo 2 volte).

Già nel settore pubblico ANAC ha una competenza limitata ad alcune materie (appalti e incompatibilità di incarichi), e, per esempio, non ha alcuna competenza in materia di concorsi, illeciti nell’attribuzione di finanziamenti, contributi, retribuzioni dei dipendenti, ecc… Inoltre per il settore privato ANAC non ha sostanzialmente alcuna competenza.

Quindi, per fare degli esempi, ANAC archivierà (e trasmetterà ad altre autorità) le segnalazioni nelle seguenti materie:

  • concorsi;
  • incarichi nel pubblico impiego;
  • evasione fiscale;
  • falso in bilancio;
  • frodi comunitarie;
  • violazioni di carattere finanziario;
  • violazioni nel settore bancario.

Non si comprende, quindi, perchè in questi casi un soggetto dovrebbe segnalare ad ANAC degli illeciti per sentirsi rispondere, dopo tre mesi, “non di competenza”. 

Peraltro c’è anche il rischio ben più grave che ANAC effettui l’istruttoria su temi su cui non ha personale preparato (si pensi alle frodi fiscali, alle violazioni di carattere finanziario), non comprendendo la rilevanza della segnalazione e archiviandola come infondata, non rilevante. In questo caso, oltre al danno di avere atteso tre mesi inutilmente, si potrebbe aggiungere la beffa di vedersi rispondere da personale totalmente non preparato nel settore specifico, che la segnalazione è infondata.

Anche in merito al potere di comminare le sanzioni, è ovvio che ANAC, per valutare l’importanza di una segnalazione e la conseguente possibile ritorsività, dovrà esaminare norme e temi totalmente inesplorati per l’Autorità, con la conseguenza che, in assenza di pronunciamenti esterni (Banca d’Italia, giudice del lavoro, ecc…), non sarà in grado di valutare sia la pericolosità di una segnalazione, sia l’eventuale ritorsività della misura attuata dal datore di lavoro.

Quindi la predisposizione di un canale per le segnalazioni provenienti da tutta Italia, sia dal settore privato, sia dal settore pubblico, rischia di diventare un enorme specchietto per le allodole, collettore enorme di informazioni delicatissime che non daranno luogo a nessun provvedimento, e magari faranno perdere tempo prezioso alle autorità competenti ad accertare gli illeciti (Corte dei Conti, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Antitrust, ecc…).

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