Ancora danno erariale per utilizzo di lavoratori interinali per un lungo periodo, ma il concorso colpevole di altri fa ridurre la condanna

 Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 202 del 15 maggio 2023

Con atto di appello del 20 ottobre 2021, la Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei conti ha impugnato la sentenza n. 239/2021 della Sezione giurisdizionale territoriale, che ha condannato  X Carlo al pagamento di euro 5.000 in favore della Provincia per danno erariale indiretto subito dall’ente di appartenenza per l’utilizzo irregolare di contratti di somministrazione di personale.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 9 marzo 2021, la Procura regionale Abruzzo ha contestato a  X, quale dirigente della Provincia, una ipotesi di danno erariale per l’importo di euro 23.294,38 derivante dal pagamento di un debito fuori bilancio riconosciuto dalla stessa amministrazione provinciale, al fine di far fronte alla soccombenza riportata in un giudizio civile concluso con sentenza del Tribunale; in tale sentenza veniva stabilito che l’amministrazione provinciale non aveva dato prova della temporaneità ed eccezionalità del ricorso alla prestazione di lavoro interinale nei confronti di uno stesso lavoratore per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 dicembre 2010 per effetto di contratti di somministrazione di lavoro, stipulati mediante un’operazione negoziale trilaterale per tramite di due società di somministrazione; il Giudice civile ha riconosciuto allo stesso lavoratore un risarcimento di euro 17.244,71 (pari a 12 mensilità di retribuzione ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183/2010) oltre interessi e spese di lite per euro 4.015,00 e accessori, per un totale complessivo di euro 23.294,38.

 Benché la sentenza gravata si limiti a procedere ad una valutazione equitativa del danno, con evidente applicazione dell’art. 1226 c.c., le ragioni che hanno condotto il Giudice di primo grado, dopo aver affermato la responsabilità del convenuto, a ridurre l’importo del danno addebitato al convenuto stesso sono da riferire alla circostanza del concorso di altri soggetti facenti parte dell’amministrazione provinciale  Di qui, la riduzione della condanna ad euro 5.000 rispetto ad euro 23.294,38 richiesti in citazione.

I motivi per rideterminare l’entità del danno si manifestano condivisibili. Oltre all’ing.  X, altri soggetti dell’amministrazione provinciale, non evocati in giudizio, hanno concorso alla realizzazione della condotta dannosa, ed in particolare il settore finanziario e il settore personale.

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