E’ applicabile la normativa europea sugli interessi commerciali ai rapporti tra ASL e strutture accreditate? La parola alle Sezioni Unite.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10336 del 18 aprile 2023

Con sentenza del 14.10.11, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dal Centro studi della scoliosi srl e dalla Commercio & Finanza spa leasing e factoring nei confronti della Azienda sanitaria
locale Napoli 1, e della Regione Campania, ad oggetto la condanna al pagamento della somma di euro 1.532.595,53 oltre ulteriori interessi moratori dal 2007- calcolati a norma del d.lgs. n. 231/02- per il ritardo nel pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa in favore degli assistiti del SSN, dichiarando legittimata passiva la sola ASL NA1 e, nel merito, ritenendo inapplicabile al rapporto la disciplina degli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/02, non sussistendo un rapporto commerciale tra l’ente pubblico e il privato

La Sezione Prima civile, in tema di fornitura di servizi medici, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione afferente alla equiparabilità delle strutture private sanitarie alle farmacie e alla conseguente loro sottrazione, al pari di queste, all’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero alla loro assimilabilità ad imprese commerciali nell’attività di forniture di servizi medici, fatta eccezione per la dispensazione dei soli farmaci di classe A.

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