L’esercizio dell’attività agricola non professionale non è incompatibile con il pubblico impiego, nemmeno per i militari

Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 2120 del 25 maggio 2023

L’esercizio dell’attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tanto vero che già l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed oggi l’art.53 d.lgs. n. 165/2001 vietano espressamente ai pubblici impiegati l’esercizio dell’industria e del commercio, ma non anche l’esercizio dell’attività agricola.

Pertanto che l’apertura di una partita IVA se strettamente funzionale all’esercizio non professionale dell’attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale;

A tale disciplina generale non si sottrae il regime particolare del personale militare, ed in particolare di quello degli appartenenti alla Guardia di Finanza, in relazione al quale ultimo non sussiste un divieto di esercizio non professionale dell’agricoltura, di tal che la previsione inerente il divieto di partita IVA, ove correttamente interpretata nel delineato quadro normativo d’insieme, non può che riferirsi alle attività diverse da quelle strettamente funzionali alla conduzione di un fondo agricolo di proprietà

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