In caso di segreto di Stato il diritto di accesso ai documenti è comunque consentito all’avvocato dello straniero in corso di giudizio

Consiglio di Stato, sentenza n. 5753 del 12 giugno 2023

Non è condivisibile la posizione di parte appellante laddove afferma che il giudice di primo grado è entrato in contraddizione richiamando il precedente di questa Sezione n. 130/2015. Secondo tale pronuncia, infatti, “in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., tra le altre, VI, dicembre 2009 n. 7637 e 2 marzo 2009, n. 1173)”.

Nel caso di specie non viene in rilievo il diritto di accedere alla documentazione sottoposta al vincolo della segretezza in quanto “atto riservato” – che sarà consentito nel rispetto del contraddittorio di fronte al giudice – bensì la modalità con cui è stato richiesto l’accesso. Il ricorrente in primo grado ha infatti esperito due canali: dapprima, con memoria del 30 aprile 2022 ha presentato al Ministero appellato una richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 13 DPR 184/2006 per tutti gli atti non “riservati” e, in data 16 maggio 2022, ha depositato ricorso al TAR, impugnando il provvedimento di preavviso di rigetto.

Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, in armonia con il quadro normativo summenzionato, è quella giurisdizionale – nell’ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana – l’unica sede idonea all’esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell’ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l’accesso nel rispetto dei vincoli di legge.

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