Per gli incarichi ad avvocati esterni, prima si deve effettuare una specifica richiesta di disponibilità all’avvocatura interna, ed in ogni caso la scelta non può avvenire per “contatto diretto”

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, Delibera n. 111/2023/VSG dell’1 agosto 2023

Con determinazione dirigenziale n. 112 del 24.01.2023 il Comune ha conferito a un legale esterno l’incarico volto ad ottenere l’espressione di un parere pro veritate in merito alla valutazione giuridica dei possibili impatti, presenti e futuri, certi e potenziali, che l’operazione straordinaria “Tutto Food”, deliberata e proposta dal Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma, ove approvata, avrebbe generato per i soci pubblici e per gli interessi diretti del territorio. 

In particolare il Comune di Parma, in qualità di socio di Fiere di Parma s.p.a., è stato chiamato a esprimere le proprie determinazioni in merito all’operazione consistente nell’aumento di capitale sociale mediante l’emissione di nuove azioni riservate a Fiere Milano s.p.a., la quale avrebbe sottoscritto e liberato le azioni mediante conferimento in natura del ramo di azienda “Tutto Food”.

L’incarico è stato conferito per la durata di trenta giorni e per un corrispettivo lordo di 25.000,00 euro (19.000,00 oltre a iva e cassa di previdenza forense), in assenza di espletamento di procedura valutativa, ravvisando il Comune la particolare urgenza di acquisire il parere

Va ricordato che la Sezione regionale di controllo è di recente intervenuta sulla materia degli incarichi esterni (nel cui genus si inseriscono gli atti di consulenza) con deliberazione n. 241/2021/INPR del 16 novembre 2021, dettando “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005”, i cui contenuti integralmente si richiamano

Dall’istruttoria effettuata non risulta negli atti preliminari al conferimento dell’incarico né in fase di successiva istruttoria, che vi sia stata una specifica richiesta all’ufficio legale interno della disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte di uno dei due avvocati allo stesso assegnati. Emerge per contro, dai su richiamati atti (determina e nota del dirigente ivi richiamata), che sia stata presunta la mancanza di competenza in materia e – si aggiunge – l’impossibilità al rilascio del parere da parte di uno dei due avvocati previo ordinario esame e studio della questione. 

Osserva la Sezione che lo stesso regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, adottato dal Comune, richiede un resoconto più articolato della verifica effettuata, prevedendo, infatti, all’art. 8, c. 2, che “il dirigente competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l’accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all’incarico da conferire”. Sul punto pertanto si richiama l’attenzione sul fatto che “la verifica dell’indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi nel percorso discrezionale-valutativo dell’amministrazione che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere al momento dell’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume”. (Sez. contr. Veneto, del. n. 114/2019/REG; Sez. contr. Toscana, del. n. 27/2018/VSGC; Sez. contr. Friuli Venezia-Giulia, del. n. 180 del 23/12/2015). 

In merito alla circostanza dal Comune evidenziata dell’esistenza di un Ufficio legale interno con due avvocati asseritamente privi di formazione specifica e non coinvolti nelle iniziative formative in materia societaria, la Sezione non può esimersi dal rilevare che il Comune di Parma detiene un numero considerevole di partecipazioni societarie (n. 23) e che, pertanto, l’esigenza di avvalersi di competenze specifiche connesse a vicende societarie non possono considerarsi di carattere eccezionale, rientrando quindi la formazione del proprio personale avvocatizio nel già richiamato principio di buona amministrazione

Inoltre è evidente che l’Amministrazione non ha compiutamente esplicitato le modalità con le quali si è concretizzato il contatto diretto con il professionista e anzi, negando pregressi rapporti contrattuali con lo stesso, ha di fatto escluso l’esistenza di un rapporto fiduciario derivante dalla pregressa esperienza professionale del legale con il Comune. Né risulta dato atto di una selezione avvenuta tramite comparazione fra più curricula acquisiti o di una richiesta all’Ordine forense di una rosa di nominativi di avvocati specializzati in ambito societario.

Pertanto, nonostante il Comune abbia indicato i criteri su cui si è fondata l’individuazione del professionista, di fatto non ha fornito alcuna motivata rappresentazione in ordine alle modalità con le quali è giunto a individuare il professionista incaricato se non rimandando a un generico “contatto diretto”.

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