E’ danno erariale acquistare telecamere non utilizzabili per mancanza dell’accordo sindacale sulla videosorveglianza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 267 del 7 agosto 2023

I due convenuti, nei rispettivi ruoli la prima di RUP e di responsabile dell’Area Servizi, il secondo di dirigente dell’Area Didattica, avrebbero proceduto all’acquisto di numerose videocamere ad alta definizione per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati, senza poterle effettivamente installare per mancanza del previo accordo sindacale, necessario per la sorveglianza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 4 St. Lav., ovvero dovendole successivamente disinstallare a causa delle proteste del personale dipendente.

Un’ulteriore conferma si trae dalle comunicazioni sindacali acquisite dagli inquirenti. Infatti, la RSU si era opposta con decisione, facendo presente per iscritto che non erano previste nuove installazioni nel contratto integrativo del 26 luglio 2017, vigente in quel momento; aveva aggiunto che alcune delle telecamere erano orientate su postazioni di lavoro e che, in mancanza di accordo, era palese la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sicché occorreva rimuovere i dispositivi con urgenza, in attesa di un nuovo tavolo di contrattazione, richiesto invano più volte fino al mese di maggio.

Pertanto, dopo l’acquisto, i convenuti erano riusciti a far installare soltanto 63 telecamere.

Nonostante la mancata installazione di parecchi dei dispositivi, il 13 febbraio 2019 veniva emesso un ordinativo di pagamento per complessivi € 213.989,64, avente ad oggetto anche le telecamere non installate e quelle disinstallate medio – tempore per l’opposizione del sindacato, a fronte delle fatture della TIM s.p.a. del 29 settembre e del 31 ottobre 2018, emesse rispettivamente per “oneri di sicurezza”, “verbale di collaudo del 20 settembre 2018” e “manutenzione”.

Solo dopo l’avvio delle indagini e l’audizione della dott.sa X, la parte pubblica firmava una nuova “ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di impianti di videosorveglianza – revisione 2020”, dove, rispetto all’accordo precedente, le telecamere venivano incrementate.

A fronte del divieto legislativo, contenuto in una norma vigente da tempo nell’ordinamento e che rappresenta un principio di carattere generale nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, i convenuti avrebbero potuto e dovuto, nei rispettivi ruoli, verificare la conformità dell’oggetto della commessa all’accordo sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, attivare un nuovo accordo prima di impegnare l’Amministrazione, o in alternativa prevedere con l’appaltatore un’obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale.

Poiché, infatti, “l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa” (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 10814/2016), l’aver proceduto ad acquistare beni astrattamente utili per l’Amministrazione, ma di fatto inutilizzabili perché impossibili da installare secondo i normali tempi di utilizzo, a causa della mancanza del necessario accordo sindacale, costituisce un evidente spreco di denaro pubblico, in netto contrasto con i principi di economicità e di efficacia e, dunque, di legalità dell’agire amministrativo.

Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, sussistono indubbiamente i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta è ictu oculi di natura gravemente colposa, in quanto erano perfettamente noti a tutti i protagonisti della vicenda, già ab initio, sia il contenuto dell’accordo sindacale del 2017, che il tenore dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, di per sé ostativi alla possibilità di utilizzare effettivamente i dispositivi già al momento dell’acquisto.

Nello specifico, la condotta della dott.sa X è di matrice gravemente colposa, atteso che, nella qualità di RUP e di responsabile del collaudo della fornitura, ella avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria, verificare la conformità dell’oggetto della commessa all’accordo sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, segnalare la necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare l’Amministrazione, o in alternativa prevedere con l’appaltatore un’obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale.

In conclusione, il quantum risarcibile è pari al costo delle sei telecamere non ancora utilizzate, ovverosia a complessivi € 1.055,04

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