Monopattini elettrici con assicurazione: origine della norma e discrezionalità del legislatore italiano

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2021/2118/UE recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. 

La direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, pubblicata il 2 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, reca delle modifiche alla direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile, risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, da recepire secondo due scadenze: alcune disposizioni entro il 23 giugno 2023, altre entro il 23 dicembre 2023.

Quindi il Governo nel Consiglio dei Ministri del 3 Agosto 2023 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2021/2118/UE.

L’articolo 2 dello schema di decreto prevede le necessarie modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private a seguito dell’introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”

Le motivazioni sottese a tale intervento normativo sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia. A tal proposito, infatti, occorre rammentare che in numerose sentenze la Corte di Giustizia nel chiarire il significato del concetto di «uso di un veicolo», ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. 

La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola»

In particolare, il concetto di “veicolo” viene modificato e integrato intendendosi con tale termine “ i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. 

Il Considerando n. 4 della direttiva (UE) 2021/2118 prevede che i veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di «veicolo» dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia, la medesima disposizione sottolinea che rientra nella discrezionalità degli Stati membri richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, alle condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di «veicolo» di cui alla direttiva, sopra dettagliatamente illustrata. 

A tale riguardo, si è proceduto ad inserire nella definizione di veicoli anche i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, al fine di poter inserire anche i monopattini.

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