Nell’accordo tra amministrazioni le prestazioni devono essere complementari al perseguimento del risultato, non corrispettive

ANAC, delibera n. 179 del 3 maggio 2023

Elemento sintomatico dell’inqualificabilità del protocollo in oggetto alla stregua di un accordo tra p.a. consiste nell’assenza di un esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione richiesto dalla giurisprudenza e dall’Autorità. In tale forma di partenariato pubblico – pubblico, infatti, deve sussistere un’effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, diversamente dai contratti a titolo oneroso, in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione (in tal senso AVCP parere n. 20 del 23.04. 2014). Dalla lettura del contratto applicativo emerge, invece, che a fronte di una serie di ampie attività affidate alle Università, in capo all’amministrazione provinciale residua il solo “impegno a fornire alle Università l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività previste”. Non si rinviene, pertanto, alcuna reale divisione di compiti e responsabilità essendo le stesse demandante solo agli Atenei, tale da configurare un affidamento di un servizio nei confronti di questi piuttosto che lo svolgimento congiunto di un’attività comune. Suscita, peraltro, perplessità la previsione di cui all’articolo 6 dell’accordo attuativo rubricato “Collaborazioni esterne” secondo cui le Università sono autorizzate ad avvalersi di personale esterno, nonché di altre strutture specializzate e laboratori. L’esternalizzazione di alcuni servizi da parte dell’Università in favore di professionisti esterni farebbe venir meno, innanzitutto, l’essenza del rapporto collaborativo tra gli enti, ed inoltre renderebbe ancor più effimero il potere di vigilanza in capo alla Provincia con la conseguenza di un affidamento indiretto di servizi tecnici a terzi in assenza di qualsiasi controllo sull’affidabilità e serietà di questi da parte della stazione appaltante, in spregio ai principi comunitari.

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