Le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono sempre a carico del SSN

Corte di Cassazione, sentenza n. 19993 del 12 luglio 2023

In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta.

Nella fattispecie concreta il ricorso ha posto una questione diversa, e cioè quella della rimborsabilità di prestazioni indirette, ossia fatte fuori dal sistema di convenzionamento in ragione della urgenza e necessità che esse presentano e che, evidentemente, non consente di attendere la procedura di autorizzazione. In secondo luogo, come riconosciuto da quel precedente, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che quando c’è la necessità ed urgenza , non serve alcuna autorizzazione e la prestazione va rimborsata. Cosi si esprime Cass. 9319 del 2010: << il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l’ulteriore requisito dell’urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione; Cass. n. 2444/01)>>.

Il principio per cui , in caso di necessità ed urgenza, va comunque salvaguardata la salute in maniera effettiva, è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’ illegittimità della legge della Regione Lombardia con la sentenza n. 509 del 2000: << È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L’esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente richiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l’effettiva tutela della salute e vulnera l’art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l’art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole>>.

In sostanza, si ripete: ove la cura sia necessaria ed urgente, essa è a carico del sistema pubblico, e non rileva che sia stata effettuata in una struttura convenzionata o meno, e non rileva che sia stata autorizzata dalla ASL secondo una qualche procedura. E’ rimborsabile in quanto , se non lo fosse, il relativo onere sarebbe a carico del paziente e se costui non avesse le risorse, la salute sarebbe compromessa. 

Con la conseguenza che, in linea di principio, il motivo è fondato, salvo tuttavia che non è la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso in questo caso, bensì il paziente stesso.

Vedi anche Cass 9319/2010 e 19024/2019

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