Confermato che la maggiorazione dell’indennità di esclusività è soggetta al blocco stipendiale del 2010

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28019 del 04 ottobre 2023

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000 (recte: 2010)

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi.

Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio ed al quale va data continuità.

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