L’assunzioni di incarichi contro una parte già assistita, è vietata a prescindere dall’utilizzo di informazioni del precedente incarico

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 25 luglio 2023

L’art. 68 cdf prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico.

L’esponente lamentava che l’Avv. [RICORRENTE] avesse operato in conflitto di interessi per aver assunto la difesa della di lui moglie, sig.ra [AAA], nel procedimento di separazione consensuale, subito dopo che il medesimo aveva ricevuto la revoca dei mandati difensivi in procedimenti penali in cui era difeso dall’avv. [RICORRENTE] medesima.

In particolare, in data 27.02.2012 l’avv. [RICORRENTE] formalizzava al [ESPONENTE] la rinuncia ai mandati difensivi nei procedimenti penali e, in data 23.04.2012, depositava ricorso consensuale per la separazione dei coniugi quale difensore della moglie [AAA], poi omologata in data 28.06.2012. Altresì, in data 17.12.2012 l’avv. [RICORRENTE], sempre quale difensore della [AAA], in forza della procura a margine del ricorso per separazione consensuale, provvedeva a notificare atto di precetto per l’importo di Euro 4.595,79, comprese le competenze del precetto a favore del legale, contro il [ESPONENTE].

La ricorrente erra in quanto solo la formulazione precedente del detto art. 51 CDF, vigente fino alla modificata apportata con delibera del 27 gennaio 2006, non prevedeva un termine da rispettare tra l’incarico a favore e quello contro l’ex cliente, in quanto affermava testualmente che “L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. I. – La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare.

Peraltro, anche la precedente formulazione indicava la necessità del decorrere di “un ragionevole periodo di tempo” che, francamente, non si coniugherebbe in ogni caso al minimo lasso di tempo intercorso nel caso di specie. Va peraltro rammentato che la norma, sia nella precedente stesura che in quella attuale, è posta a presidio “dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico” (ex multis Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

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