Il risarcimento del danno in sede penale ai fini del patteggiamento, non è opponibile nel giudizio per responsabilità erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 115 del 13 ottobre 2023

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa del convenuto X in quanto il danno sarebbe stato integralmente risarcito in sede penale.

Viene, a tal proposito, rappresentato che il X ha versato, al fine di poter beneficiare in sede penale dell’attenuante ex art 62 n. 6, prima parte, c.p., la somma complessiva di euro 7.000,00, di cui 1.000,00 per spese di costituzione di parte civile all’Avvocatura dello Stato: la sentenza che ha definito il giudizio, resa ai sensi dell’art 444 c.p.p., avendo ritenuto congrua la quantificazione della pena anche in relazione alla circostanza attenuante, ha formulato un giudizio di congruità anche della misura del risarcimento, che deve essere satisfattivo ed integrale. Analogo giudizio, prosegue la difesa, è da ritenersi implicito anche per quanto riguarda l’Amministrazione, tant’è che la costituzione di parte civile nel processo penale è stata revocata.

L’eccezione è infondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del X, l’avvenuto risarcimento del danno costituisce in sede penale (e a maggior ragione in caso di definizione con il rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) un elemento di giudizio che “si riflette sulla misura della pena, comportando un positivo giudizio di resipiscenza dell’autore” (Cass. pen. Sez. IV, n. 40546/2021): nel caso di specie, poi, la misura del risarcimento non è stata oggetto di una statuizione giudiziaria, ma frutto di accordi intercorsi tra l’imputato e l’Avvocatura Distrettuale costituitasi parte civile per l’Amministrazione, non opponibili nell’ambito del giudizio per responsabilità erariale. E’, infatti, costante, univoco e consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. App. II n. 621/2018, Sez. I App. n. 353/18) secondo cui, essendo la titolarità dell’azione di responsabilità erariale in capo alla Procura regionale, “gli accordi transattivi conclusi dall’amministrazione non potrebbero valere in alcun modo ad inibire il potere del giudice contabile di pronunciarsi sui presupposti della responsabilità e sulla quantificazione del danno, anche in forza dei limiti sanciti dal codice civile con riguardo ai diritti indisponibili (art. 1966 c.c.).” (Sez. I App. n.156/2021).

Altrettanto univoca è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere, conseguentemente, che la costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non precluda l’autonoma valutazione del giudice contabile nell’accertamento e determinazione del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia il contenuto della domanda dell’Amministrazione (“è pacifico che la costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale di per sé non comporta l’effetto di precludere l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, neanche quando si verta su fatti materiali identici contestati agli stessi soggetti (causa petendi)” Sez. Toscana, n. 152/2023): “invero, non pare coerente con la logica del sistema delineato dal legislatore consentire che l’esercizio della funzione, obiettiva e neutrale, oltre che obbligatoria e indisponibile, in capo al p.m. contabile possa subire condizionamenti per effetto di una scelta a questi sottratta e di stretta pertinenza dell’Amministrazione (così come non subisce condizionamenti derivanti dalla volontà o meno dell’Amministrazione di ottenere il ristoro del danno da questa subito). È l’Amministrazione, non il p.m. contabile, a scegliere la linea processuale che ritiene più opportuna e che effettua la “valutazione comparativa dei vantaggi”, sicché solo in capo ad essa possono prodursi gli effetti sospensivi correlati alle sue opzioni. Né l’azione del p.m. contabile – a differenza dell’azione promossa davanti al giudice civile – comporta l’automatica revoca della costituzione di parte civile. Trattasi, in definitiva, di azioni autonome, distinte e separate” (SSRR n. 5/2015).

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