Quella voglia di limitare la responsabilità amministrativa…. anche per il Fisco

Art. 4 legge 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale)

La legge delega per la riforma fiscale, tra l’altro, riporta un principio che dovrà essere attuato nel decreto legislativo, principio che ricorda un “trend” legislativo che ormai sembra consolidarsi negli ultimi anni, che attraversa governi di diverso orientamento (tutti quelli dal 2020), nonostante le ripetute critiche a tale indirizzo espresse dai magistrati contabili, dall’opinione pubblica e anche dalle opposizioni (quest’ultime, ovviamente, sono state anche in uno dei governi che ha emanato questo tipo di norme).

Sto parlando della limitazione della responsabilità amministrativa per “colpa grave”; si badi bene, “colpa grave”, non semplicemente “colpa”. La colpa grave è definita dalla giurisprudenza ricorrendo a locuzioni quali la “macroscopica violazione normativa”, ovvero “l’inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza”, o “la sprezzante trascuratezza dei propri doveri” (Enrico Amante, L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa nella prospettiva delle scienze comportamentali, in Rivista della Corte dei Conti 3/2022).

Infatti la legge delega per la riforma fiscale (l 111/2023) all’art. 4, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente”, elenca, tra gli altri criteri per la delega, il seguente:

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose

Quindi, dopo il d.l. 76/2020 che ha introdotto l’esclusione della responsabilità amministrativa per condotte gravemente colpose commissive, che doveva essere norma transitoria di un anno, poi ripetutamente prorogata (per ora fino al 2023), oggi assistiamo ad un’altra eccezione alla regola della responsabiità per colpa grave.

Si percepisce che l’intento del legislatore sia quello di rendere meno difficile l’annullamento di un avviso in autotutela, ma bisogna ricordare che ogni lavoratore, e, a maggior ragione, un alto funzionario o un dirigente della pubblica amministrazione, devono essere in grado di compiere il loro compito. Sappiamo che tutti sbagliamo sul lavoro, ma la “macroscopica violazione normativa”, o “l’inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza”, o “la sprezzante trascuratezza dei propri doveri” non è qualcosa in cui si può incappare facilmente.

In ogni caso, ricordo, che per ogni funzionario e dirigente è facile dotarsi di una polizza assicurativa per i casi di condanna per colpa grave dinanzi alla Corte dei Conti.

Insomma, prevedere a livello legislativo che si possa “incappare” in macroscopica violazione normativa, senza dover pagare minimamente le conseguenze, è qualcosa che è difficile da spiegare alla comunità amministrata, dove vi sono lavoratori, artigiani, professionisti, imprenditori, che ogni volta che sbagliano l’applicazione della legge sono irrimediabilmente esposti a sanzioni amministrative, che si applicano a prescindere dalla colpa (che potrebbe anche essere lieve) e che non ammettono deroghe.

Quindi, giustamente, il cittadino potrebbe chiederesi: se io sbaglio e violo un limite di velocità, una normativa in materia di privacy, di sicurezza sul lavoro o anche in materia fiscale, sono irrimediabilmente sanzionato; perchè coloro che sono preposti a capo degli uffici pubblici, che dovrebbe essere selezionati per particolari capacità e professionali, non devono pagare nemmeno quando la loro colpa è grave, cioè evidente, grossolana e inescusabile?

Comments are closed.