Per i “fringe benefit” il datore di lavoro deve operare il conguaglio dei contributi sul totale erogato.


INPS, messaggio numero 3884 del 6 novembre 2023


Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

– porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
– provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

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