Le prestazioni straordinarie rese con il consenso del datore di lavoro, devono essere pagate a prescindere dall’approvazione del progetto obiettivo

Corte di Cassazione, sentenza n. 30401 del 2 novembre 2023

Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell’ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino. Al contrario, l’ente ha ammesso di avere pagato degli importi all’intimato per l’attività svolta, rendendo palese l’esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell’eventuale lavoro straordinario. In questa ottica, la formale adozione del progetto e del “separato atto” già menzionati non incide su detto diritto, che dipende esclusivamente dal consenso della P.A. che, in definitiva, serve semplicemente a verificare che l’attività del dipendente non si ponga in conflitto con la corretta esecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, la quantificazione del compenso per lo straordinario non può dipendere dal progetto e dal “separato atto”, perché, comunque, questa deve rispettare la contrattazione collettiva nazionale (e quella decentrata che le si conformi).

La Suprema Corte ha stabilito quindi il seguente principio di diritto:

Il dipendente dell’ARPA Puglia che abbia eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso della P.A. di appartenenza, prestazioni, rese nell’ambito del rapporto di lavoro oltre il normale orario, ai sensi dell’art. 13 della legge Regione Puglia n. 6 del 1999, ha diritto ex art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c. ed alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., al pagamento della retribuzione a lui dovuta per il lavoro straordinario
svolto.
Tale retribuzione è determinata in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile (e della contrattazione integrativa che ad essa si conformi), senza che rilevi la mancata approvazione, da parte della medesima ARPA Puglia, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza della loro erogazione.

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