L’assunzione da parte di un ente diverso non esclude il risarcimento per abuso dei contratti a termine

Corte di Cassazione, sentenza n. 27882 del 3 ottobre 2023

La ricorrente si lamenta che la corte territoriale, pur confermando l’illiceità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine, abbia ritenuto satisfattiva anche del «danno comunitario» una proposta di assunzione intervenuta solo dopo che la situazione di precariato era stata risolta in altro modo, grazie all’assunzione a tempo indeterminato da parte del MIUR.

La giurisprudenza ha però precisato che l’immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, deve provenire dal medesimo ente che ha commesso l’abuso (Cass. n. 7982/2018) e deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l’illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n. 15353/2020; conf. Cass. n. 14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti in termini).

Nel caso di specie, l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente è avvenuta presso altra pubblica amministrazione (MIUR) e non in forza di una procedura di stabilizzazione da mettere in qualsiasi modo in correlazione con l’abuso dei contratti a termine posti in essere dal Comune. Sotto questo profilo, sulla scorta della citata e condivisibile giurisprudenza, è del tutto evidente che l’assunzione a tempo indeterminato da parte del MIUR non può avere avuto efficacia sanante dell’illecito perpetrato dal Comune, mancando sia il requisito soggettivo (assunzione da parte dello stesso ente), sia quello oggettivo (stretta correlazione tra assunzione e abuso) della stabilizzazione sanante

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