L’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono (in materia di quote latte)

Consiglio di Stato, sentenza n. 644 del 19 gennaio 2024

Costituisce dato del tutto incontestato quello evidenziato dal T.a.r. circa l’avvenuto annullamento, l’annualità di cui trattasi, dell’atto di imputazione del prelievo ad opera della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3076 del 2022. In altre parole, nel caso di specie, in sede giurisdizionale è stato annullato l’atto accertativo del debito, sulla base del quale sono state poi emesse la cartella e l’intimazione di pagamento.

Si tratta, quindi, di stabilire, se nel caso oggetto di odierna trattazione, l’annullamento del presupposto provvedimento di imputazione del prelievo determini il venir meno, in senso caducante, della cartella di pagamento e/o intimazione anche ove quest’ultima non sia stata impugnata ovvero se l’impugnazione della stessa non abbia dato esito positivo.

In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono.

Infatti, nell’ambito del fenomeno generale dell’invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.

Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata.

Ora, nel caso di specie, poiché l’atto di prelievo è stato annullato con sentenza Cons. Stato, Sez. VII, n. 3076 del 2022 (e poiché esso costituiva unico presupposto degli atti «a valle»), i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quella annualità, emettere l’impugnata intimazione di pagamento. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento.

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