Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 46 del 30 gennaio 2024
Il Collegio, condividendola, intende richiamarsi alla giurisprudenza maggioritaria di questa Sezione, compendiata nelle sentenze nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021, non appellate e passate in giudicato, oltre che nella recentissima decisione n. 14/2024, le quali, in tema di reddito di cittadinanza, hanno declinato la giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del Giudice ordinario nelle ipotesi di sua indebita percezione.
Inquadrando il reddito di cittadinanza nella categoria dei meri sussidi, le richiamate pronunce ne hanno evidenziato la natura sociale di misura di solidarietà volta ad assicurare a persone indigenti una minima fonte di sostentamento economico, senza imporre alcuna attività gestoria o assunzione di compiti e attività amministrative direttamente riconducibili alla voluntas del percipiente.
Seguendo tale opzione ermeneutica, il Collegio ritiene, coerentemente, di discostarsi dalla successiva pronuncia n. 468/2022 della II Sezione d’Appello, la quale – in riforma della sentenza n. 439/2020 di questa Sezione – ha, invece, affermato la giurisdizione del Giudice contabile “in subiecta materia”, rimarcando la specifica finalità di inclusione occupazionale del reddito di cittadinanza sottesa alla sua natura di contributo di scopo.
Il reddito di cittadinanza non può che configurarsi alla stregua di un sussidio pubblico “sic et simpliciter” per l’assenza tanto di una puntuale e specifica finalità pubblicistica quanto di una gestione amministrativa delle risorse erogate.
In definitiva, le considerazioni sopra esposte inducono il Collegio a ritenere che il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della “potestas iudicandi” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie.
Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che, in via preliminare ed assorbente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini sanciti dall’art.17 c.g.c.