Lo status di specializzando non esonera dalla responsabilità erariale il medico

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 1 del 5 febbraio 2024

La convenuta X ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rivestendo (e la circostanza è incontestata) la qualifica di dottoressa in medicina e chirurgia e di stare svolgendo (all’epoca dei fatti) la specializzazione presso l’AUSL di Ferrara.

Ritiene la Corte che la sua qualifica soggettiva (dottoressa specializzanda) sia sufficiente per ritenere quella relazione funzionale tra la stessa e l’amministrazione e quindi l’applicazione del disposto dell’art. 28 Cost.

Mette conto rilevare, ancora, il precipitato positivo costituito dell’art. 27 D.lgs. n. 368 del 1999 secondo cui “La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta. Le attività teoriche sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta”.

Ciò premesso, sarà questione di fatto, che verrà esaminata nel prosieguo della esposizione, la verifica in concreto della responsabilità della stessa.

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