Il conflitto di interessi (per grave inimicizia) può condurre all’annullamento dell’ordine di demolizione, pur in presenza di opere abusive

TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n. 125 del 14 febbraio 2024

Risulta dirimente, nel senso della fondatezza dell’impugnazione, l’esame delle deduzioni volte a rappresentare l’esistenza di un conflitto di interessi in relazione all’adozione dell’ordinanza di demolizione in contestazione in capo al relativo autore, ovverosia al Responsabile del Servizio Area Tecnica, geom. -OMISSIS-, che avrebbe avuto l’obbligo di astenersi, in quanto suoi stretti congiunti (segnatamente la suocera e la moglie, i cui nominativi sono stati specificamente indicati) sono da anni in aperto dissidio con le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in relazione alla linea di confine dei rispettivi fondi, interessati, per la proprietà -OMISSIS-, proprio dall’ordinanza di demolizione applicata su parte dei manufatti ivi insistenti.

Il quadro normativo è dato da due norme di portata generale, espressione di fondamentali principi costituzionali: l’art. 6-bis, della l. 241/1990 e l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

Stando al dato normativo, quindi, il funzionario che versi in conflitto di interessi ha un duplice dovere: quello di segnalazione del conflitto, anche solo se potenziale, e di astensione, con il conseguente divieto di adottare l’atto, versando in situazione di incompatibilità.

Orbene il Collegio ravvede, nella specifica fattispecie in esame, una situazione concreta e rilevante tale per cui dovesse ritenersi insorto un conflitto, con dovere di segnalazione ed astensione da parte del funzionario comunale, capace cioè di obbligare il medesimo ad astenersi dall’adottare l’ordinanza di demolizione in questione.

Infatti, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto evidenze probatorie a sostegno dell’esistenza di un rapporto di grave inimicizia tra la suocera del geom. -OMISSIS- e le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS- (madre della ricorrente deceduta il -OMISSIS-), per questioni attinenti ai confini delle relative proprietà. Tanto era sentito il conflitto che ha dato luogo a plurimi interventi delle Forze dell’Ordine e financo ad un procedimento penale, poi conclusosi con l’archiviazione del GIP del Tribunale di Cassino, anche tenuto conto del venire meno della condizione di procedibilità (doc. 2, produzione ricorrenti del -OMISSIS-). Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, come la moglie del geometra avesse partecipato attivamente ad alcune occasioni di dissidio tra la di lei madre e la sig.ra -OMISSIS-.

Indi, tenuto conto delle circostanze rappresentate, non v’è dubbio che il geom. -OMISSIS-, in virtù dei legami di parentela con una delle parti interessate dal dissidio con le ricorrenti, avrebbe dovuto segnalare la propria posizione di conflitto di interessi – nei termini sopra specificati – ed astenersi dal provvedere nella vicenda in esame in applicazione dell’art 6-bis, l. 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Avendo il vizio riscontrato tenore sostanziale, lo stesso non può essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies, L. 241/1990, nonostante parte delle opere abusive appaiano effettivamente esistenti alla luce della documentazione depositata dal Comune in corso di causa. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato.

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