Gli incarichi di staff sono previsti solo per reperire alte professionalità, non per funzioni ordinarie

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sentenza n. 3 del 19 febbraio 2024

Sostiene l’attore che la possibilità di assunzione diretta di addetti agli Uffici di staff è normativamente prevista solo per reperire alte professionalità, per l’ausilio alle funzioni di controllo e di indirizzo politico ed è posta alle dirette dipendenze dell’Organo politico, in base a quanto disposto dall’art. 41 del D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 2/L, dall’art. 90 del TUEL nazionale e dallo stesso Regolamento organico del personale dipendente del Comune di OMISSIS (art. 3-bis, c. 2).

Nel caso di specie, invece, l’assunzione della sig.ra OMISSIS nel profilo professionale di OMISSIS, per il periodo OMISSIS, sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge e per svolgere funzioni ordinarie finalizzate a smaltire l’arretrato accumulato dagli uffici comunali, come emergerebbe dagli atti versati in giudizio (in particolare deliberazione di Giunta comunale n. 41/2017, nota del Sindaco d.d. 23/01/2020, relazione del Vicesegretario comunale d.d. 07/02/2023). Pertanto, le retribuzioni erogate alla collaboratrice costituirebbero, in tesi, danno erariale, che viene quantificato nell’importo di euro 16.989,70. La Procura sostiene la riconducibilità delle condotte ai convenuti in quanto partecipanti alla deliberazione n. 41/2017 ed al Vicesegretario comunale per aver reso il parere di regolarità tecnico amministrativa e ritiene che il danno possa essere imputato a titolo di colpa grave con ripartizione in parti uguali, per una quota pro capite pari ad euro 3.397,94.

 Con decreto di questa Sezione n. 3/2023, depositato il 7 dicembre 2023, la richiesta di rito abbreviato è stata accolta ed è stata determinata la somma dovuta, ai fini della definizione del giudizio.

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