Il ricorso senza firma digitale è valido se la PEC attribuisce in modo inequivocabile la paternità dell’atto

Corte di Cassazione, sentenza n. 6477  del 12 marzo 2024

Le Sezioni Unite Civili, affrontando una tematica di rilevanza significativa, hanno ribadito (in linea con quanto stabilito dalla Sentenza n. 22438 del 24/09/2018) che il principio di effettività della tutela giurisdizionale, insieme a quello della strumentalità delle forme processuali, implica che il ricorso per cassazione, redatto originariamente in formato elettronico e notificato telematicamente, deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente per evitare la nullità dell’atto.

Tuttavia, applicando il principio del conseguimento dell’obiettivo, la paternità dell’atto può essere comunque accertata attraverso altri elementi distintivi, come nel caso in esame, dove la paternità è stata attribuita in maniera inequivocabile grazie alla notifica del ricorso elettronico effettuata dalla casella PEC registrata nel REGINDE dell’Avvocatura generale dello Stato e al deposito di una copia cartacea dell’atto con attestazione di conformità firmata dall’avvocato dello Stato.

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