Secondo l’ANAC (in controtendenza rispetto al Consiglio di Stato) se il funzionario è citato in giudizio da un cittadino, deve astenersi dagli atti successivi

Atto del Presidente del 6 marzo 2024

Secondo l’ANAC il Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune, personalmente citato in giudizio con richiesta di risarcimento dei danni per aver applicato un ordine di demolizione, deve astenersi dagli atti successivi riguardanti la stessa pratica edilizia e nei confronti del soggetto che abbia agito per danni per possibile conflitto di interessi.

Tale pronuncia si pone in evidente contrapposizione con quanto stabilito dal Consiglio di Stato: “La situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis, L. n. 241/1990, si realizza laddove il funzionario sia portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’Amministrazione nella quale opera” (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2020, n. 6918).

Invero l’Autorità cita della giurisprudenza, ma abbastanza risalente nel tempo, di un giudice di primo grado e, soprattutto, rimasta isolata (Tar Veneto sez II N. 00063/2019).

Infatti, più volte (sia prima sia dopo la sentenza del TAR Veneto) si è espresso il Consiglio di Stato nel senso illustrato sopra, cioè che in generale, deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto tale da inficiare l’esito del procedimento, quando il funzionario è portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’amministrazione nella quale opera (così la ultima citata, n. 6918/2020, cfr. anche Cons. Stato n. 1577/2014 e n. 2970/2008 ).

Nel caso concreto, invece, la citazione in giudizio per danni era nata proprio dall’attività svolta dal funzionario per conto dell’amministrazione.

In senso analogo cfr anche la vicenda descritta al seguente articolo e relativo alla recente pronunzia del Consiglio di Stato n.  n. 5794/2022: L’adozione pregressa di provvedimenti pregiudizievoli per l’impresa, non rende il RUP in conflitto di interessi per la gara

Tra l’altro anche i giudici amministrativi di primo grado hanno seguito il citato filone giurisprudenziale, con le sentenze del TAR Palermo (n. 2988/2022) e TAR Calabria (n. 767/2022)

In sintesi, l’ANAC ha fornito un parere citando una decisione assolutamente isolata e di un giudice di primo, ignorando totalmente a prevalente giurisprudenza sia di primo che di secondo grado.

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