Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n° 1915 dell’ 11 ottobre 2010.
Rileva il Collegio che, mentre la chiara lettera dell’art. 5 CCNL EELL, il quale presuppone ai fini della concessione della progressione economica orizzontale l’utilizzazione di criteri basati esclusivamente su indicatori meritocratici, la delibera in questione conduceva all’elargizione indiscriminata di compensi a tutti i dipendenti senza alcun riferimento agli elementi meritocratici e selettivi tassativamente previsti.
Ne segue il delinearsi di un comportamento gravemente colposo posto in essere dagli amministratori per quanto concerne l’adozione di una delibera che dava luogo ad una indiscriminata elargizione di benefici diretta a realizzare un complessivo incremento delle retribuzioni dei dipendenti del Comune
progressioni orizzontali CContiLazio 1915_11102010
vedi anche progressioni verticali senza merito CConti Basilicata 123_2010