Le deroghe facoltative previste dalle direttive europee concernenti l’orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli ricorrenti

Corte di Giustizia Europea, sezione seconda, sentenza del 21 ottobre 2010, C227/09.
Nella fattispecie concreta, 66 dipendenti avevano presentato ricorso per violazione delle norme concernenti il riposo settimanale, derogate da un accordo sindacale a livello locale. Il Comune di Torino ha fatto presente le deroghe facoltative previste dalle direttive europee. Con la citata sentenza, la Corte ha stabilito che suddette deroghe non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l’applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.
orario di lavoro CGiusUE_21102010_C227_09

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