L’ indennità per rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, ne’ temporanea

Corte di Cassazione, Sezione L., sentenza n. 17116 del 24 agosto 2015
Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. l comma 2 della L. n. 460 del 1988, l’ indennità della quale si controverte presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, ne’ temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia (v., ex multis, Cass. 19819/2013, 4795/2012, 6853/2010). Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’ indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013).
A questi fini, il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, deve contestare l’eventuale accertamento negativo della Commissione di cui al D.P.R. 20-maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati.

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