La TARSU 2013 non poteva essere superiore a quella del 2012, nemmeno a copertura dei costi del servizio

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3781 del 1 agosto 2015.
Per l’ipotesi che il comune continuasse ad applicare per il 2013 la TARSU in vigore per il 2012, la norma del decreto prevedeva la necessaria copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo, ponendoli a carico della fiscalità generale, e di risorse diverse dai proventi della tassa. La norma pone pertanto un divieto di far gravare la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo con le risorse provenienti dal gettito della tassa, sicché il Comune non avrebbe potuto in ogni caso approvare, come invece è avvenuto nel caso di specie, un aumento del 30% delle tariffe previste per la TARSU. Lo scopo della norma è, infatti, quello di evitare comunque qualunque possibile aumento della TARSU, prorogata per il 2013; con il conseguente obbligo, per le amministrazioni locali, di reperire la provvista eventualmente necessaria, attraverso risorse diverse derivanti dalla fiscalità generale, e non dai proventi della tassa.
Da ultimo, si osserva che l’applicazione dell’addizionale comunale ex E.C.A., istituita con r.d.l. 30 novembre 1937 n. 2145, è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2013 dall’art. 14, c. 46, del d.l. n. 201 del 2011.
TARSU 2013 limiti CS3781_01082015

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