Nell’accertamento analitico-induttivo, il contribuente è onerato della prova, solo dopo che l’amministrazione finanziaria ha indicato presunzioni gravi, precise e concordanti

Corte di Cassazione Civile, sez. V, sentenza n. 16980 del 19 agosto 2015
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 Dpr 600/73, deve darsi ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente solo nel caso in cui l’Ufficio abbia assolto all’onere, sullo stesso incombente in via primaria, di fondare l’accertamento su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità , precisione e concordanza (Cass. 23550/2014 e Cass. 9784/2010).
Solo se l’accertamento sia fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti si determina pertanto lo spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che, secondo i criteri generali, ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697 c.c.
accertamento induttivo e onere prova Cass16980_19082015

Comments are closed.