In via equitativa si può liquidare il danno da demansionamento nella misura del 40%, se ci si attiene ai criteri giurisprudenziali.

Corte di Cassazione Civile, sez. L., sentenza n. 17123 del 25 agosto 2015
Il risarcimento da demansionamento aveva visto una liquidazione pari al 40% della retribuzione.
La Corte di appello ha ricordato gli elementi in base ai quali- secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice può liquidare in danno con un valutazione di tipo equitativo: la quantità e qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento, l’esito finale della dequalificazione; tutte circostanze che sono ricostruite in sentenza anche per quanto riguarda la posizione specifica del lavoratore, così come emergono ex actis la durata e l’entità del demansionamento, la qualifica rivestita e le condizioni soggettive del lavoratore che la Corte ha indicato come parametri per liquidare il danno concretamente subito. Non sussistono quindi carenze motivazionali della sentenza impugnata che ha ricostruito in dettaglio la vicenda lavorativa del dipendente in tutti i suoi aspetti. Si tratta inoltre di censure di merito dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede e che vorrebbero sostituire la valutazione della parte ricorrente a quella compiuta dal Giudice di appello che- come detto- ha allegato tutte le sue fonti di convincimento, che appaiono coerenti con la giurisprudenza di legittimità.
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