L’indennità di rischio (infettivo, terapia intensiva e sub-intensiva) non si cumulano

Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n. 17244 del 27 agosto 2015
Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n. 15376 del 22 luglio 2015

L’art. 44, comma 6, del CCNL comparto Sanità siglato il 1° settembre 1995 recita che
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nee-ologia e dialisi: L. 8.000; c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000”.
L’articolo deve essere interpretato nel senso che l’indennità ivi prevista per il personale infermieristico compete, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, in una delle misure previste dai punti a), b) e c) del comma, senza possibilità di cumulo nel caso di attività espletata nel corso della medesima giornata in una pluralità di strutture tra quelle indicate nella disposizione.
rischio indennita non si cumulano Cass17244_27082015

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