Il servizio come medico convenzionato non è utile ai fini del calcolo dell’indennità di esclusività

Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n. 17695 del 7 settembre 2015
L’applicazione della normativa di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2001 — concernente la riconoscibilità dei servizi al personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992 – ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto, per cui non può essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione ai fini dell’attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico, recando il predetto D.P.C.M. una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva. Tale indirizzo ha trovato conferma nella sentenza n. 4060 del 14/3/2012 di questa Corte in cui si è statuito che “l’art. 5 del c.c.n.l. dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del servizio sanitario nazionale, relativo al biennio 2000/2001, parte economica, laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo -sanitario, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa “esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale”, deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a convenzione.
indennità esclusività anzianita MMG CAss17695_07092015

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