Candidarsi Sindaco pur se ineleggible determina danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 173 del 3 settembre 2015
In occasione delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi il 15 e 16 maggio in un Comune era risultato eletto Sindaco un dipendente dello stesso Comune, che aveva richiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita due giorni dopo (il 18 aprile) del termine fissato per la presentazione delle candidature (16 aprile), provvedendo a rimuovere l’ipotesi di ineleggibilità prevista dall’articolo 60, 1° comma, n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L.
La Procura presso la Corte dei Conti ha ravvisato danno erariale evidenziando che le poste di danno in esame possono ricondursi a due diverse tipologie. Da una parte i costi connessi alla nuova tornata elettorale nonché al contenzioso che ha portato alla decadenza del Sindaco (€. 59.235,88), dall’altra le somme erogate al Sindaco nel periodo intercorrente tra la convalida della elezione e la decadenza del medesimo (€. 31.420,75).
Circa la prima tipologia, il Collegio ha ritenuto che tutti coloro che hanno espresso parere favorevole al citato deliberato di Consiglio (nove componenti il collegio su dodici), pur in presenza di molteplici segnali di “latente” illegittimità della nomina, hanno contribuito al danno, e al Sindaco (di fatto) è stata addebitata una quota dello stesso (1/9).
Parimenti è stata valutata solo parzialmente fondata la richiesta di rifusione delle somme percepite a vario titolo per il periodo di oggettiva prestazione lavorativa come vertice istituzionale dell’Amministrazione comunale, considerato che la prestazione (sia pure di fatto ma comunque necessitata) è stata resa ed il Comune ne ha effettivamente goduto. La condanna finale è stata a rifondere 16.000 euro.
decadenza sindaco danno CConti173_2015

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