L’infortunio in itinere necessita sempre di un’occasione di lavoro, cioè che il rischio non sia totalmente scollegato dalla prestazione lavorativa.

Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015
Per tali ragioni va riaffermato il principio secondo cui “la espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica” (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).
Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che “nella specie la donna, nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all’inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all’adempimento dell’obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda”, essendo stata “aggredita e accoltellata dal proprio convivente” (come da accertamenti dell’INAIL), evento questo che “ha spezzato ogni nesso” con la prestazione lavorativa.
infortunio itinere CassSSUU17685_07092015

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