Il termine per il licenziamento disciplinare decorre dalla data in cui il responsabile della struttura ha notizia formale del fatto, non dalla data in cui un ufficio periferico ha avuto notizia.

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 20733 del 14 ottobre 2015
Si ritiene di dover aderire alla sottoillustrata ipotesi, vuoi perché il dato letterale richiama soltanto l’ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, vuoi perché la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall’azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’iter deve concludersi richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione, magari anche priva di veste formale e di protocollazione.
Dunque, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis co. 4 0, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, non a qualsiasi ufficio periferico, magari di una grande amministrazione.
licenziamento disciplinare termine a quo notizia Cass20733_14102015

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