Non è possibile licenziare per un furto di euro 2,90 dopo 16 anni di lavoro

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24530 del 2 dicembre 2015.

La motivazione della sentenza impugnata, pur dando atto del valore trascurabile dell’articolo sottratto pari ad euro 2,90, sottolinea il comportamento tenuto dal dipendente che, pur scoperto, lo avrebbe nascosto ad una prima verifica e lo avrebbe consegnato solo successivamente ( dopo che era stato pedinato); inoltre avrebbe continuato a sostenere che si trattava di un bene di sua proprietà. Tuttavia queste circostanze non conferiscono all’episodio di cui è causa quel carattere di particolare gravità tale da poter determinare la rottura del vincolo fiduciario e da legittimare la sanzione massima di carattere espulsivo. Si tratta di un comportamento facilmente spiegabile in relazione alla preoccupazione del dipendente delle conseguenze del gesto probabilmente commesso- per il bene sottratto- senza alcuna premeditazione, il che spiega anche il panico del lavoratore una volta scoperto (la Corte territoriale ha infatti parlato di una condotta ” connotata di riprovevolezzapMzza e di pervicacia nel proposito antigiuridico”, termini che mal ricostruiscono una vicenda come quella in esame in quanto ne ingigantiscono abnormemente le proporzioni). Pertanto tenuto conto dell’unicità dell’episodio, della particolare modestia del prodotto sottratto, dell’anzianità del lavoratore (16 anni senza sanzioni disciplinari) la sanzione disciplinare espulsiva appare obiettivamente sproporzionata e non può essere giustificata sulla sola base della condotta dopo la sottrazione del bene che comprova solo lo stato di agitazione del lavoratore. Il fatto ben poteva essere idoneamente sanzionato con una misura diversa dall’extrema ratio del recesso per giusta causa.

LA SENTENZA

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