Per la fornitura di medicinali, se vi è solamente l’ordine (senza contratto e senza appalto), l’atto è nullo per mancanza della forma scritta

Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n. 24640 del 02 dicembre 2016

La natura di ente pubblico economico acquisita dall’Azienda sanitaria provinciale al sensi dell’art. 3, co. 1 bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l’Azienda, quale “organismo di diritt pubblico” e “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163/06 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l’oggetto dell’attività negoziale dell’Azienda rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice del contratti pubblici, il mancato ricorso all’evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa” Con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che sebbene non espressamente dettate a pena di nullità, come adesso stabilisce il vigente art. 11 co. 13 a seguito della citata novella del 2012 – non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata la forma ove, come nella specie, vi sia soltanto l’ordine scritto senza accettazione del fornitore, com’è pacifico, non potendo conseguentemente trovare applicazione l’art. 1327 c.c.) comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, co. l, c.c.
la sentenza

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