I comportamenti poco collaborativi del lavoratore, non giustificano il demansionamento.

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 26805 del 22 dicembre 2016

La lavoratrice esponeva una serie di comportamenti vessatori e persecutori, ivi compreso un grave demansionamento (era passata da mansioni di responsabile del personale alla qualità di semplice receptionist) da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro, invece, lamentava che era stata la lavoratrice a non prestare la dovuta collaborazione con il datore di lavoro per protesta contro la decisione aziendale di introdurre la figura del direttore.Il motivo appare infondato posto che la Corte di appello ha già esaminato la circostanza dedotta e cioè la scarsa collaborazione della lavoratrice dopo la scelta di nominare un direttore, ma ha osservato con una motivazione che va condivisa che tali opinabili comportamenti della lavoratrice non autorizzavano la società a dequalificare la lavoratrice attribuendole mansioni fortemente ridotte rispetto ai compiti svolti in precedenza. La società avrebbe ben potuto adottare misure organizzative, forse anche di tipo disciplinare, ma coerenti con l’art. 2103 c.c. che stabilisce un limite invalicabile alla mortificazione professionale del dipendente
la sentenza

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