I risparmi effettivi dei Piani triennali di razionalizzazione possono “sforare” il tetto del fondo decentrato.

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG

Un Sindaco, prospettando il conseguimento di effettive economie di bilancio derivanti dall’attuazione di Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, chiedeva di conoscere se, in costanza del vincolo imposto dall’art. 1, comma 236, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) in materia di trattamento accessorio del personale, l’Ente avesse ancora la possibilità di “integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016 superando il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (tetto di spesa)”.
Nei recenti precedenti, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno pacificamente concluso nel senso di “non consentire comunque in simili fattispecie alcuna deroga all’obbligo imperativo di rispettare il limite delle risorse destinate al trattamento accessorio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 324/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 378/2014/PAR) (v. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 73/2016/PAR)”.”
Nel solco di questo indirizzo interpretativo, la Sezione delle autonomie, con la richiamata deliberazione n. 2 del 2013, ha chiarito che anche in caso di Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese è possibile eccedere il tetto di spesa previsto dal comma 2-bis del decreto-legge n. 78/2010 purché le economie di bilancio scaturiscano direttamente “da una ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale”.
In quest’ambito operativo, le prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle iniziative individuate dai Piani suddetti possono essere remunerate con risorse aggiuntive del trattamento accessorio in quanto connesse ad incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati a specifici dipendenti mediante l’impiego di risorse vincolate eterofinanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti locali.
L’estensione di detta interpretazione logico-sistematica è ora avvalorata dall’assenza di disposizioni in senso correttivo o integrativo delle modalità applicative del precedente limite di spesa, che in via pretoria hanno portato ad escludere dal computo del tetto, oltre alle risorse provenienti dai Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, anche gli incentivi per i progettisti interni di opere pubbliche, i compensi per il censimento Istat e quelli per l’avvocatura interna in caso di condanna della controparte alle spese di lite, nonché le economie degli anni precedenti derivanti dalla parte stabile del fondo per le risorse decentrate.
Però non tutte le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa possono considerarsi escluse dal computo del tetto di spesa. Le Sezioni regionali si sono più volte espresse in tal senso, chiarendo, ad esempio, che le riorganizzazioni di personale dirette ad accrescere il livello dei servizi esistenti o ad attivare processi di miglioramento qualitativo degli stessi non potrebbero determinare il superamento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ove queste non fossero, al tempo stesso, anche produttive di effettivi risparmi di spesa per l’Ente o, al contrario, fossero causa di un incremento stabile delle dotazioni organiche (cfr. il parere n. 324/2014 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).
In conclusione, la Corte ha enunciato il seguente principio: “Le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
la delibera

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