Il Consiglio di Stato annulla un concorso perchè i vincitori avevano precedenti penali non dichiarati, ma non accoglie la richiesta risarcitoria perchè pure il ricorrente aveva nascosto i suoi precedenti penali

Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza n. 7 del 3 gennaio 2017

In un giudizio davanti al Consiglio di Stato il ricorrente chiedeva l’annullamento delle prove di un concorso. I tre vincitori controinteressati eccepivano il difetto d’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia e ciò perché, essendo stato egli condannato per il reato di truffa militare pluriaggravata, non aveva il requisito “di condotta e qualità morali” richiesto per l’ammissione al concorso ed essendo stato posto in congedo assoluto, in nessun caso potrebbe partecipare al corso applicativo, previsto dall’art. 12 del bando di concorso, necessario per la nomina ad ufficiale.
Il collegio ha rilevato che in ogni caso rileva non solo il vantaggio materiale che il ricorrente può ricavare in esito al giudizio, ma anche quello puramente morale che egli può perseguire con la propria impugnativa. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1848; Sez. V., 12 febbraio 2013, n. 805).
Nel merito ha ritenuto il ricorso fondato perchè i tre vincitori del concorso di ufficiale di marina avevano pregiudizi di natura penale e disciplinare a carico, quindi la commissione di concorso avrebbe dovuto, dunque, verificare puntualmente l’assenza di pregiudizi penali e di condotta a carico di tutti i candidati, così come stabilito dal bando e tener conto, quindi, di tutti i fatti rilevanti in sede penale e disciplinare a loro carico, in essere alla data di scadenza del bando, mentre non assume rilievo la cancellazione dallo stato di servizio delle notazioni concernenti l’applicazione di benefici penali (quali l’amnistia, l’applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p., ecc.) e la cessazione dei procedimento o degli effetti delle sanzioni disciplinari (cfr. in tal senso anche: Consiglio Stato , sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2410; Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3292; Consiglio Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2372).”
In conclusione sono stati annullati gli atti impugnati nella parte in cui sono stati ammessi al concorso per titoli ed esami, per la nomina di 12 Guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, i concorrenti che non avevano il requisito dell’irreprensibilità della condotta richiesto dall’art. 2 , 4 comma del bando.
Ma anche il ricorrente, ove l’Amministrazione avesse valutato i requisiti di ammissione al concorso degli interni secondo il metro corretto, non avrebbe avuto alcuna ragionevole possibilità di conseguire in concreto il bene della vita sperato, e cioè l’ingresso nel ruolo Ufficiali.
Il che depone per il rigetto della domanda risarcitoria per equivalente: infatti, come insegna la giurisprudenza consolidata a far tempo da SS.UU. n. 500 del 1999, la lesione dell’interesse legittimo, pur essendo condizione necessaria, non è sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., perché occorre che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole della P.A., l’interesse al bene della vita, al quale è correlato l’interesse legittimo e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo.
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