Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 10322 del 26 aprile 2017
Le Sezioni Unite della Corte, chiamate ad interpretare l’art. 65 del c.n.n.I. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria,
hanno evidenziato che la disposizione «nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli» (Cass. S.U. 17/4/2009 n. 9146).
Il principio è stato poi ribadito in successive pronunce con le quali si è precisato che lo stesso si applica anche al personale dirigente in posizione non apicale «rispondendo ad esigenze comuni all’intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto.» (Cass. 4/6/2012 n. 8958 e Cass. 16/10/2015 n. 21010).